Art. 2.
(Pensione di reversibilità).

      1. Le persone affette dalla sindrome di Down o «trisomia 21» aventi un reddito annuo non superiore a 13.430,78 euro hanno diritto a percepire la pensione di reversibilità, anche se non riconosciuti inabili al lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222.